RATING ESG MANIPOLATI E COMUNICAZIONE AMBIENTALE:
l'analisi legale sul confine tra Greenwashing, frode, reati finanziari e responsabilità 231
La rendicontazione delle prestazioni di sostenibilità e i punteggi ESG (Environmental, Social, and Governance) rappresentano ormai il principale fattore di valutazione reputazionale, finanziaria e creditizia per le imprese sul mercato unico europeo.
Tuttavia, la progressiva introduzione di regolamentazioni comunitarie sempre più stringenti — culminata con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/3005 relativo ai fornitori di rating ESG e della Direttiva (UE) 2024/825 per la tutela dei consumatori dalle pratiche ingannevoli — ha segnato il definitivo tramonto della sostenibilità "di facciata".
La materia della comunicazione ambientale e del reporting si sta spostando dal solo ambito del marketing e delle sanzioni amministrative al campo della responsabilità civile, del diritto penale d'impresa e delle tutele contro la frode e il riciclaggio.
1. Il Regolamento (UE) 2024/3005: la fine dell'era "fai-da-te" nei Rating ESG
Con la piena applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/3005 e il recepimento nell'ordinamento nazionale tramite la Legge di delegazione europea (Legge 36/2026), l'attività di emissione e distribuzione dei rating ESG nell'Unione Europea è divenuta a tutti gli effetti un'attività regolamentata e soggetta alla vigilanza diretta dell'ESMA (European Securities and Markets Authority).
La norma impone alle agenzie di valutazione obblighi stringenti per arginare i conflitti di interesse, garantire la trasparenza sulle metodologie scientifiche adottate, assicurare la tracciabilità delle fonti e prevedere meccanismi formali di rettifica dei dati inesatti. Per le imprese che richiedono o utilizzano valutazioni ESG per presentarsi a investitori e banche, ciò comporta la necessità di dimostrare la veridicità di ogni singola informazione fornita all'agenzia di rating, pena la perdita di validità della valutazione o l'avvio di procedimenti sanzionatori.
2. Il confine giuridico: dal Greenwashing alle fattispecie di frode e riciclaggio
Il quadro normativo e gli indirizzi della dottrina giuridica e della giurisprudenza tracciano oggi un confine netto tra le diverse forme di irregolarità legata alle comunicazioni green (green claims):
Greenwashing e Pratiche Commerciali Scorrette: La diffusione di dichiarazioni generiche ("amico dell'ambiente", "ecologico"), la presentazione di adempimenti di legge come scelte ecologiche volontarie o l'esibizione di marchi di sostenibilità auto-attribuiti rientrano nella black list delle pratiche ingannevoli vietate e sanzionate dalle autorità Garanti (come l'AGCM in Italia) con multe milionarie.
Truffa contrattuale e Frode nelle forniture: Quando un rating ESG artefatto o un report ambientale alterato viene utilizzato per ottenere finanziamenti agevolati (green loans), accedere a risorse pubbliche o aggiudicarsi contratti di appalto, l'omissione o la falsificazione di dati rilevanti travalica l'illecito amministrativo. La condotta può configurare il reato di truffa ai danni dello Stato o degli enti erogatori, oltre alla frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Incrocio con la vigilanza transnazionale e il riciclaggio: Sebbene un rating inattendibile non costituisca di per sé un reato presupposto, le informazioni non veritiere o manipolate per attirare capitali in progetti dichiarati ecologici — che in realtà non rispettano i criteri di sostenibilità — creano una "narrativa economica distorta". Nel contesto finanziario, questo può attrarre l'attenzione degli organi di vigilanza e di polizia giudiziaria (comprese la Procura Europea - EPPO ed Europol) per presunte violazioni legati alla sollecitazione abusiva del risparmio, agli illeciti fiscali e alla gestione impropria dei flussi finanziari destinati alla transizione ecologica.
3. L'impatto sulla Compliance Aziendale e sul Modello 231
L'evoluzione del quadro sanzionatorio impone un radicale ripensamento della governance aziendale e dei presidi di controllo interno:
Integrazione nei Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG 231): È necessario che i Modelli 231 includano la mappatura dei rischi legati ai reati ambientali e societari derivanti da una non corretta rendicontazione dei dati ESG o dalla falsificazione delle dichiarazioni rese a clienti, banche o enti pubblici.
Obbligo di prove scientifiche ex ante: Ogni asserzione relativa all'impatto ambientale o alla neutralità climatica (ad esempio le dichiarazioni Net Zero) non può più basarsi su meri meccanismi di compensazione mediante carbon offset, ma deve essere suffragata da valutazioni dell'impatto sull'intero ciclo di vita (LCA - Life Cycle Assessment) e da verifiche rilasciate da terzi indipendenti accreditati.
Effetto a cascata sulla filiera di fornitura (Supply Chain Due Diligence): Banche, investitori e grandi capofila industriali chiedono informazioni sempre più rigorose lungo la catena del valore. Le PMI partner o fornitrici che non sono in grado di dimostrare la solidità e la tracciabilità dei propri dati primari rischiano l'esclusione dai contratti di fornitura o la revoca dei parametri di affidabilità creditizia.