SICUREZZA SUL LAVORO:
l'efficacia della formazione, si misura nei comportamenti reali
Con il recepimento dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il semplice attestato non è più sufficiente a dimostrare l'adempimento degli obblighi di legge.
Le aziende sono chiamate a verificare l'applicazione pratica delle competenze sul campo.
Nell’ambito della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione sta attraversando una trasformazione profonda, spostando l'asse dal mero adempimento burocratico all'impatto reale sui processi produttivi.
Per anni l’obbligo formativo si è considerato concluso con la presenza in aula, il superamento del test finale e il successivo rilascio dell’attestato.
Un approccio formale che trova oggi un netto superamento nella normativa vigente.
L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di garantire una formazione "sufficiente e adeguata", strettamente ancorata ai rischi specifici, alle mansioni e alle procedure aziendali.
A rafforzare questo principio è intervenuto l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025), che stabilisce una distinzione netta tra la verifica dell’apprendimento e la verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Integrazione con il DVR e il ruolo dei Preposti
I risultati delle verifiche sul campo non devono rimanere isolati, ma integrarsi nel sistema complessivo di gestione della sicurezza. Gli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 richiedono che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rispecchi le reali condizioni operative dell'impresa.
Qualora le osservazioni post-corso evidenzino criticità o ostacoli organizzativi, l'azienda è tenuta a valutare il riesame del DVR e l'aggiornamento delle procedure interne.
In questo quadro assume un ruolo decisivo la figura del preposto (art. 19 D.Lgs. 81/2008), chiamato a vigilare costantemente sulla correttezza dei comportamenti e a segnalare tempestivamente le anomalie.
L'adozione di tempistiche programmate di controllo (ad esempio a 30, 60 o 90 giorni dal corso) e l'impiego di strumenti digitali di tracciamento consentono di trasformare la formazione in un ciclo continuo di miglioramento della sicurezza aziendale.
Apprendimento vs efficacia: le differenze operative
La verifica dell’apprendimento ha un carattere immediato e accerta se il partecipante abbia compreso le nozioni teoriche somministrate durante il corso. La verifica dell’efficacia, al contrario, si sviluppa a distanza di tempo all'interno dei contesti operativi (reparti, cantieri, magazzini o uffici) e misura se tali nozioni si siano tradotte in comportamenti virtuosi e decisioni orientate alla prevenzione. L’attestato certifica il completamento del percorso didattico, ma non costituisce una prova sufficiente del fatto che il lavoratore applichi correttamente le procedure, utilizzi in modo adeguato i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) o sappia reagire di fronte a una situazione di pericolo imminente.
I tre strumenti per il controllo sul campo
Analisi degli indicatori infortunistici: confronto del trend di infortuni e mancati infortuni (near miss) registrati prima e dopo l’intervento formativo.
Questionari di autovalutazione: somministrazione di test periodici al personale per analizzare la percezione dei rischi e l'applicabilità delle istruzioni ricevute.
Checklist di osservazione diretta: schede di controllo utilizzate da preposti e responsabili per verificare la corretta esecuzione delle manovre e l'impiego delle attrezzature.
L'analisi dei dati raccolti deve consentire di individuare le cause di eventuali non conformità: la mancata applicazione di una norma di sicurezza, infatti, non deriva sempre da una lacuna del lavoratore, ma può essere indice di procedure poco chiare, tempi di lavoro incompatibili, DPI inadeguati o carenze nella vigilanza.